Associazione “Per Brindisi” : ecco il Direttivo e lo Statuto

Come promesso –ed il mantenimento delle promesse è sempre un fatto positivo- è stato pubblicato –e quindi pubblico, visionabile da chiunque in qualsiasi momento- lo Statuto della Associazione Onlus Polisportiva “perbrindisi”. Basta andare sul Sito internet della medesima Associazione (www.perbrindisi.it) e dalla home page è facilissimo accedere: basta cliccare su “Statuto” ed ecco i tredici articoli dove è esposta con molta chiarezza la finalità e la struttura della “perBrindisi”. Come detto si trattava di un impegno preso fin da subito ma, data la presenza di alcuni scetticismi e dubbi sollevati da poche persone, ecco che la pubblicazione dello Statuto rappresenta anche una risposta, per così dire, alle critiche.

Il sito, online da pochissime ore, è alquanto semplice, accessibile ed intuitivo: cliccando su “Associazione” vien fuori una quanto mai chiara presentazione, da parte del Consigliere Sergio Pizzi, del come è nata e sviluppata l’idea della Associazione. Con molta trasparenza sono indicati i passaggi compiuti, con nomi e cognomi dei protagonisti. E’ indicato quello che è, allo stato attuale,  il Consiglio Direttivo. Lo riportiamo anche qui a beneficio dei lettori:

Presidente: Sandro Toffi

Vice Presidente: Michele Toscano

Tesoriere: Consiglia Lacorte

Segretario: Marco Esposito

Consigliere: Sergio Pizzi

PerBrindisi-Prima riunione pubblica -Direttivo -Brindisi Magazione

Il Sito, inoltre, consente un accesso, rapido e diretto, alla Pagina Facebook (quella ufficiale) della Associazione ed una “rassegna stampa” degli interventi di Testate e siti internet.

Naturalmente è indicato in modo ben chiaro, in home page, come partecipare alla Associazione e come effettuare il versamento per l’acquisto delle quote. E, a tal proposito, è presente un utile box, in alto a destra, con l’aggiornamento in tempo reale del numero di quote sottoscritte: mentre vengono scritte queste note si è a quota 439. Non poche se si pensa che l’Associazione è nata ufficialmente poco più di una decina di giorni fa. Certo si attende –ed in tal senso si è fiduciosi- una risposta maggiore. Si “punta” a raggiungere quota duemila, almeno come prima importante tappa.

Di seguito viene riportato lo Statuto dell’Associazione così come riportato dal sito che fin qui abbiam provato a presentare, sebbene in modo sintetico. Contestualmente “partono” due inviti: il primo a visitare il sito web (anche per dissipare eventuali ulteriori perplessità) e, soprattutto, ad aderire in misura adeguata alle proprie possibilità alla Associazione “perBrindisi”: ne va del futuro del calcio brindisino! (cosimo de matteis)

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS POLISPORTIVA “perbrindisi”

Articolo 1: Costituzione

E’ costituita, con sede in Brindisi, Via Osanna n 69, l’Associazione senza fini di lucro denominata

Associazione Onlus Polisportiva “perbrindisi”

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2: Scopi dell’Associazione

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale e sportiva. L’Associazione promuove e favorisce attività di ricerca, informazione, formazione, aggiornamento sui temi delle attività sportive intese nella loro più piena dimensione sociale.

Ciò viene realizzato con l’esercizio e lo sviluppo delle attività connesse al perseguimento delle finalità sociali, in proprio e/o in collaborazione e collegamento con organismi privati e/o enti e strutture pubbliche.

In particolare, l’Associazione persegue i seguenti obiettivi:

  • la promozione e il sostegno di attività sportive che partano dal basso, partecipate ed accessibili a tutti i cittadini, con particolare riferimento alle fasce giovanili;
  • la ricerca e l’utilizzo di nuovi modelli di organizzazione sportiva, allo scopo di perseguire gli scopi associativi ed aumentare il grado di diffusione e partecipazione alla pratica sportiva;
  • la promozione del diritto al libero accesso all’attività sportiva;
  • la creazione e la crescita di una comunità di persone che producano, condividano e scambino informazioni, contenuti, documenti sulle più corrette pratiche sportive, agonistiche e non;
  • la collaborazione con analoghe associazioni che condividono scopi e obiettivi;

Articolo 3: Attività dell’Associazione

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e per la divulgazione della propria attività e di quella dei soci, l’associazione onlus polisportiva “perbrindisi” promuove iniziative avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti e di altri collaboratori anche non soci impegnati in progetti comuni e formalizzati attraverso appositi accordi.

Per la realizzazione dei suoi scopi, l’Associazione può prendere accordi, stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con organismi rappresentativi anche sovranazionali, con società e con organismi di studio e di ricerca italiani e stranieri, con imprese nazionali pubbliche e private, con organismi finanziari, etc.

L’Associazione, altresì, potrà avvalersi di ogni forma di finanziamento e/o agevolazione di fonte pubblica e/o privata nazionale, straniera o sovranazionale. L’Associazione, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di docenti, esperti, tecnici, etc., italiani e stranieri.

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell’Associazione

Il Fondo costitutivo dell’Associazione è composto da n. 50.000 (cinquantamila) quote da € 10 (dieci) che saranno poste a disposizione del pubblico dei sottoscrittori, che potranno essere persone fisiche e/o persone giuridiche.

Sono altresì beni patrimoniali dell’Associazione i beni mobili ed immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone altresì delle seguenti entrate :

  • i versamenti annuali effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all’Associazione.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla sottoscrizione di almeno una quota del Fondo costitutivo e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione, in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà comunque promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Articolo 5: Soci dell’Associazione

  • L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche e le persone giuridiche sia riconosciute che non riconosciute di qualunque nazionalità.
  • L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
  • L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
  • Chi intende aderire all’Associazione deve sottoscrivere almeno una quota del Fondo costitutivo e contestualmente dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Articolo 6: Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Lo svolgimento delle attività relative agli organi dell’Associazione deve intendersi a titolo gratuito.

Articolo 7: Assemblea

  • L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione che abbiano sottoscritto almeno una quota del Fondo costitutivo ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
  • L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che lo richieda un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del Fondo costitutivo. Essa ha i seguenti compiti:
    • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
    • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
    • delibera sulle modifiche dello Statuto;
    • approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
    • delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
    • delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
    • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  • L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da un numero di soci che detenga almeno un terzo del Fondo costitutivo.
  • La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell’avviso di convocazione con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
  • L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti un numero di soci che rappresenta almeno la metà più uno del Fondo costitutivo.
  • In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
  • Ogni Aderente all’Associazione ha diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, esercitabile anche mediante delega apposita in calce all’avviso di convocazione.
  • Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di un numero di soci che detenga almeno la maggioranza del capitale presente in Assemblea al momento del voto; l’espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
  • Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione degli avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole di un numero di soci che detenga la maggioranza del Fondo costitutivo, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di un numero di soci che rappresenti almeno tre quarti del Fondo costitutivo.
  • L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua mancanza da un Consigliere nominato dall’Assemblea per l’occasione.

Articolo 8: Il Consiglio Direttivo

  • L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci ed integrabili per cooptazione.
  • I consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
  • Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
  • In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato. Colui che viene eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
  • Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.
  • Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
    • la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
    • la predisposizione dei programmi annuali di attività dell’Associazione;
    • l’ammissione all’Associazione di nuovi Aderenti;
    • la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.
  • Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
  • Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
  • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.
  • Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  • Per le deliberazioni straordinarie, il cui valore ecceda € 10.000,00 (euro diecimila), occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, nonché la ratifica dell’Assemblea dei Soci nei venti giorni successivi alla deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 9: Il Presidente

  • Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
  • Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  • Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  • Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10 – Esercizio di bilancio

L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo di ogni anno deve essere predisposto dal consiglio direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio ed essere approvato dell’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

Art. 11 – Utili ed avanzi di gestione

E’ fatto assoluto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o proventi, anche derivanti dalle attività accessorie o da altre forme di autofinanziamento, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione o di quelle direttamente ad esse connesse.

Art. 12 – Regolamento interno

L’Assemblea può procedere alla approvazione di un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Durata e scioglimento

L’Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento della stessa può avere luogo per deliberazione dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea e ad opera dei liquidatori, a favore di altra associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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